Oristano 9 luglio – Nel corso dell’udienza preliminare svoltasi dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Oristano, Dott.ssa Federica Fulgheri, relativa al procedimento penale nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, sono state accolte integralmente le istanze presentate dal PDM – Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari, ammettendo la costituzione di parte civile del Partito e accogliendo la richiesta di citazione del Ministero dell’Interno quale responsabile civile. L’udienza è stata quindi rinviata al 15 ottobre 2026 per la discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Pubblica Accusa.
Il GUP ha formalmente accolto la costituzione di parte civile del PDM – Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari, associazione con sede legale in Roma (Via di Torre Argentina n. 76), rappresentata legalmente dal Segretario Politico Sig. Luca Marco Comellini e assistita in giudizio dall’Avv. Caterina Usala del Foro di Cagliari, ai sensi dell’art. 78 c.p.p. Il provvedimento del Giudice riconosce la piena legittimazione processuale del PDM a partecipare al procedimento in qualità di soggetto danneggiato dai reati ipotizzati. Tale legittimazione si fonda sulle finalità statutarie del Partito (art. 2 dello Statuto), che includono la tutela degli interessi morali, professionali e della dignità di tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate. Le condotte contestate, per la loro natura e per il contesto istituzionale in cui si sarebbero verificate, sono ritenute direttamente lesive dell’immagine, del decoro e del prestigio della Polizia di Stato, valori che il PDM statutariamente promuove e tutela. L’ammissione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha già riconosciuto in altri procedimenti di rilevanza nazionale la legittimazione del PDM a costituirsi parte civile a difesa degli interessi collettivi degli operatori delle istituzioni di sicurezza.
Il GUP ha altresì accolto la richiesta di citazione del Ministero dell’Interno — in persona del Ministro pro tempore, con sede in Piazza del Viminale, 1 – Roma, rappresentato in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari — in qualità di responsabile civile, ai sensi dell’art. 83 c.p.p. La citazione è stata richiesta dall’Avv. Caterina Usala nell’interesse del PDM sulla base del rapporto organico e funzionale intercorrente tra il Ministero e il soggetto imputato: quest’ultimo rivestiva, all’epoca dei fatti contestati, la qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato con funzioni di istruttore presso il CAIP di Abbasanta, ed era pertanto organicamente inserito nell’amministrazione facente capo al Ministero dell’Interno.
Il fondamento giuridico della responsabilità solidale del Ministero è ravvisato nei principi costituzionali e civilistici in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 Cost. e art. 2049 c.c.), secondo cui l’amministrazione risponde dei danni cagionati dai propri dipendenti ogniqualvolta il fatto illecito sia reso possibile — o agevolato — dall’esercizio delle funzioni di cui il dipendente è investito. Tale nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni esercitate e le condotte contestate è stato ritenuto dal Giudice sufficientemente dedotto ai fini dell’accoglimento della richiesta di citazione. Il Ministero dell’Interno è pertanto chiamato a rispondere in solido con l’imputato dell’eventuale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile.
Il procedimento penale riguarda fatti commessi nel 2023 presso il CAIP (Centro Addestramento Istruzione Professionale) di Abbasanta, struttura destinata alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. All’imputato — che all’epoca rivestiva la qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato con funzioni di istruttore nel corso di formazione — sono contestati plurimi episodi di violenza sessuale ai sensi degli artt. 609-bis e 609-septies del Codice Penale (con ipotesi di minore gravità), commessi ai danni di alcune allieve del medesimo corso, approfittando del ruolo di autorità e delle circostanze proprie dell’attività addestrativa. La Procura della Repubblica di Oristano, nella persona della dr.ssa Sara Ghiani, ha depositato richiesta di rinvio a giudizio in data 31 marzo 2025, ai sensi degli artt. 416 e 417 c.p.p. In ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.), si precisa che i fatti sopra descritti costituiscono allo stato ipotesi di reato non ancora giudizialmente accertate.
All’esito dell’odierna udienza, il GUP ha disposto il rinvio al 15 ottobre 2026, data in cui si procederà alla discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Pubblica Accusa. Il procedimento prosegue pertanto nella fase dell’udienza preliminare, con la piena partecipazione del PDM in qualità di parte civile costituita e con la presenza del Ministero dell’Interno in qualità di responsabile civile citato.
Il PDM – Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari esprime piena soddisfazione per gli esiti dell’udienza odierna. L’ammissione della parte civile e, in particolare, l’accoglimento della citazione del Ministero dell’Interno quale responsabile civile rappresentano un risultato processuale di assoluto rilievo, che conferma la legittimità e la solidità della strategia giudiziaria intrapresa.
Il riconoscimento della responsabilità solidale del Ministero costituisce un segnale importante: quando le condotte illecite si verificano nell’ambito di strutture istituzionali dello Stato, la risposta risarcitoria non può fermarsi al singolo agente, ma deve coinvolgere l’intera catena di responsabilità amministrativa.
Il PDM continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi del procedimento, nella ferma convinzione che la tutela della dignità, dell’integrità e dei diritti di chi serve le istituzioni rappresenti un impegno ineludibile per l’intera comunità nazionale.
Il PDM esprime delusione per l’assenza dei sindacati del personale della Polizia di Stato.
Avvertimento: ai sensi dell’art. 27, comma 2, della Costituzione italiana, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le informazioni contenute nel presente comunicato si riferiscono a fatti processuali allo stato della fase preliminare del procedimento.
