Il 16 luglio 2025. all’esito dei giudizi celebrati dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, VIII Sezione Penale, il giudice, dott.ssa Carmela Foresta, ha condannato Prospero Fortunato e Perri Giuseppe rispettivamente a quattro anni e tre anni e sei mesi di reclusione. Il PDM — costituitosi parte civile in entrambi i procedimenti — ha ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Nelle motivazioni depositate il 14 e il 16 luglio scorsi il Tribunale ha ritenuto sussistente, in primo grado, la responsabilità penale di Prospero Fortunato e Giuseppe Perri, condannandoli per i reati contestati, con riconoscimento delle statuizioni civili e risarcitorie in favore delle parti civili, incluso il PDM. Nello stesso procedimento, Maurizio Bertolino è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 372 c.p.
Il giudice nel ricostruire la genesi del processo ha scritto “Come ormai acquisito alla storia giudiziaria del Paese, quel processo, meglio noto come processo Cucchi ter, aveva avuto ad oggetto la verifica di gravissime condotte di falso, sia documentale che dichiarativo, a carico di alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri che sin dal momento dell’arresto del giovane Cucchi avevano, dapprima sottaciuto la violenta aggressione posta in essere ai suoi danni da parte dei militari che lo avevano tratto in arresto e, successivamente, avevano artato una serie coordinata e ripetuta di falsi in atto pubblico al fine ultimo di evitare che il grave delitto venisse disvelato, cosi gravi da porsi agli antipodi con i doveri di fedeltà e lealtà ai valori di legalità e giustizia richiesti dallo Stato a ciascun militare. … Al riguardo giova preliminarmente rilevare che le condotte di falso dichiarative oggi elevate a carico dei tre militari attengono alle modalità con le quali venne alla luce l’ormai famigerata annotazione di servizio di DE CIANNI Luca, che nel suo processo è stato chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 479 e 368 с.p. Oggi l’accertamento di responsabilità a carico del DE CIANNI per quella falsa annotazione è coperto da giudicato, mentre ancora ignoti sono gli autori morali e materiali del documento …”.
Nel corso del processo il nominativo di un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, intervenuto come testimone delle difese, è emerso esclusivamente nella sua qualità di testimone e non come imputato. Tuttavia, le valutazioni relative alla deposizione resa dal testimone in sede dibattimentale hanno determinato il Tribunale ha ritenere lo stesso “coautore materiale dell’atto a firma di De Cianni che, salvo altro, istigava a redigere quella falsa annotazione di servizio sul malinteso e chiaramente falso presupposto che questi fosse costretto a dire la verità (‘bello mio’) perché altri, che la verità non l’avevano detta, erano in cerca di problemi”. Conseguentemente il giudice ha disposto la trasmissione delle sentenze e di copia degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per tutte le determinazioni di competenza.
Si precisa con che il Luogotenente in questione non riveste e non ha rivestito la qualifica di imputato nei procedimenti definiti con le citate sentenze di primo grado e che le valutazioni espresse nelle motivazioni — relative alla deposizione testimoniale e alla rilevanza di taluni elementi istruttori — costituiscono apprezzamenti giudiziali nell’ambito di un giudizio non definitivo, e non equivalgono in alcun modo a un accertamento di responsabilità penale. Ogni eventuale responsabilità del militare è ancora integralmente da accertare da parte della Procura della Repubblica di Roma, che dovrà valutare autonomamente se e in che misura sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale. Per questo motivo, fino all’eventuale e ipotetico esito di tali accertamenti, e comunque fino a una pronuncia irrevocabile, il militare è da ritenersi pienamente innocente ai sensi dell’art. 27 Cost. e dell’art. 115-bis c.p.p.
Il PDM, per quanto di propria competenza, si è limitato a prendere atto di quanto disposto dal Tribunale nella sua funzione istituzionale, senza esprimere alcun giudizio anticipatorio sulla posizione del militare e per questa ragione lo scorso 20 luglio ha presentato formale istanza al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri di rendere noto quali determinazioni l’Amministrazione abbia già adottato o intenda adottare, in relazione alle condotte descritte nelle motivazioni delle sentenze citate, con specifico riguardo all’eventuale avvio di un procedimento disciplinare di stato nei confronti dei soggetti interessati e se sia stata valutata o disposta l’applicazione della sospensione precauzionale dal servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010).
Nella medesima data del 20 luglio 2026, il PDM — nella qualità di parte civile riconosciuta nei procedimenti definiti in primo grado dalle citate sentenze e di soggetto istituzionalmente danneggiato dalle condotte oggetto dei medesimi giudizi — ha depositato formale istanza ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. Con tale atto, il PDM ha richiesto l’iscrizione del Partito nel registro delle notizie di reato nella qualità di persona offesa ed ente danneggiato nell’instaurando procedimento penale. Tale iniziativa è motivata dalla qualità di persona offesa del PDM rispetto ai reati oggetto dell’instaurando procedimento e si fonda sul fatto determinato e non inverosimile ai sensi dell’art. 335, comma 1, c.p.p., emergente dalla trasmissione degli atti disposta dal Tribunale all’esito delle sentenze citate.
Luca Marco Comellini, Segretario politico e Legale Rappresentante pro tempore del Partito per la tutela dei diritti dei militari (PDM), ha dichiarato: “Il PDM ha agito e continuerà ad agire nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e delle garanzie che esso riconosce a tutti i soggetti coinvolti in vicende giudiziarie. Le iniziative intraprese oggi — tanto in sede amministrativa quanto in sede penale — non hanno natura punitiva nei confronti di alcuno, ma rispondono all’esigenza istituzionale di garantire che i fatti descritti nelle motivazioni delle sentenze di primo grado ricevano le valutazioni di competenza da parte delle Autorità preposte. Difendere la legalità e il prestigio delle istituzioni militari significa anche sollecitare che i procedimenti previsti dall’ordinamento seguano il loro corso regolare, nel rispetto dei diritti di tutti.”.
Il presente comunicato stampa riporta gli esiti di procedimenti penali definiti in primo grado. Le sentenze citate — n. 6155/2025 e n. 9206/2025, emesse dal Tribunale Ordinario di Roma, VIII Sezione Penale, in composizione monocratica — non sono passate in giudicato e sono suscettibili di impugnazione nei termini previsti dalla legge. In conformità con il principio costituzionale di presunzione di innocenza sancito dall’art. 27, comma 2, della Costituzione tutti i soggetti menzionati nel presente comunicato — ove non condannati con sentenza irrevocabile — sono da considerarsi innocenti fino all’accertamento definitivo della responsabilità penale.
