Caso Cucchi-ter: la Corte di Cassazione si pronuncia sui depistaggi. La posizione del PDM.

Il PDM prende atto della sentenza n. 22664/2026 (Sez. n. 423/2026), pronunciata il 4 marzo 2026 e depositata in data 18 giugno 2026 dalla Quinta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione.

Il giudizio di legittimità ha avuto ad oggetto i ricorsi proposti da Lorenzo Sabatino, Francesco Di Sano, Francesco Cavallo, Luciano Soligo, Alessandro Casarsa e Luca De Cianni avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 19 giugno 2025, nell’ambito del procedimento relativo alle condotte di depistaggio poste in essere in occasione della morte di Stefano Cucchi.

La Suprema Corte ha definito le singole posizioni processuali come segue:

Lorenzo Sabatino: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con formula “perché il fatto non costituisce reato”, disponendo contestualmente la revoca di tutte le statuizioni civili relative alla sua posizione.

Francesco Di Sano e Luca De Cianni: i ricorsi sono stati rigettati, con conseguente irrevocabilità delle condanne penali pronunciate nei gradi di merito. La posizione di De Cianni attiene a condotte di falso e calunnia poste in essere nel 2018, cronologicamente e processualmene distinte dai fatti del 2009.

Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo: i ricorsi sono stati rigettati. Per tali imputati il reato era già stato dichiarato estinto per prescrizione nel precedente grado di giudizio; la Cassazione ha pertanto confermato la sola responsabilità agli effetti civili, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., e il conseguente obbligo risarcitorio nei confronti delle parti civili. Non è, dunque, configurabile per queste posizioni una condanna penale definitiva nel presente grado.

I ricorrenti le cui impugnazioni sono state rigettate sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel grado, tra cui figurano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero della Giustizia, Cittadinanzattiva Onlus, il PDM e Nicola Minichini; per la sola posizione di De Cianni, anche Riccardo Casamassima. La Corte ha altresì disposto la comunicazione telematica del provvedimento alle Amministrazioni di appartenenza dei ricorrenti, ai fini dei procedimenti disciplinari di competenza.

Il PDM rileva il rilievo sistematico delle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza in ordine ai limiti del vincolo di subordinazione gerarchica. La Suprema Corte ribadisce che il dovere di obbedienza, proprio dell’ordinamento militare, trova un limite invalicabile nella manifesta illegittimità penale dell’ordine impartito: nessuna disposizione gerarchica può legittimare la falsificazione di atti pubblici fidefacenti né la commissione di condotte integranti fattispecie di reato.

La sentenza chiarisce altresì i presupposti applicativi del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e dell’aggravante teleologica (art. 61, n. 2, c.p.), consolidando un quadro interpretativo di riferimento per i procedimenti che coinvolgano condotte analoghe in ambito istituzionale.

Alla luce delle responsabilità definitivamente accertate, il PDM rivolge un formale appello ai vertici delle Forze Armate e alle Amministrazioni competenti affinché:

  • Provvedimenti disciplinari: si proceda con tempestività all’adozione delle misure conseguenti al giudicato, in attuazione della comunicazione del dispositivo disposta dalla Corte, a tutela del prestigio e dell’integrità istituzionale.
  • Whistleblowing e trasparenza: sia data piena e concreta attuazione agli strumenti di tutela per il personale che segnala illeciti interni, in conformità al D.Lgs. 24/2023, e sia garantito l’esercizio dell’accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013, anche con riferimento ai procedimenti disciplinari avviati a seguito della presente sentenza.
  • Formazione sulla legalità: sia predisposta e resa obbligatoria una formazione specifica sui limiti dell’obbedienza gerarchica e sull’obbligo di denuncia di cui all’art. 361 c.p., affinché ogni militare sia pienamente consapevole dei propri doveri giuridici nei confronti dell’ordinamento.

Il PDM si riserva di presentare istanza formale di accesso civico generalizzato per acquisire documentazione sullo stato dei procedimenti disciplinari conseguenti alla comunicazione del dispositivo, e di trasmettere alla Procura della Repubblica competente ogni eventuale inerzia che dovesse emergere.

Il PDM, costituito parte civile nel procedimento a mezzo del proprio difensore, Avvocato Giulio Murano del Foro di Roma, continuerà a esercitare la propria funzione di vigilanza affinché gli esiti del giudicato trovino piena effettività, sul piano sia ordinamentale sia disciplinare, nell’interesse dei militari che operano quotidianamente nel rispetto della legge e delle Istituzioni.

PARTITO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MILITARI — PDM
Luca Marco Comellini Segretario Politico